Con l'emanazione della Legge 289 del 27/12/2002 art. 18, in
vigore dal 31/12/02 consentita per i veicoli storici e d'epoca,
in deroga alla normativa vigente, la reiscrizione nei rispettivi
registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate
maggiorate del 50%.
Le predette tasse non possono superare la retroattività
triennale.
La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei
documenti originali dei veicoli.
Reiscrizione veicoli
storici
OGGETTO: Art. 18, comma 1 - L. 289/2002.
Disposizioni in materia di reiscrizione dei veicoli storici.
Come noto l'art. 18, comma I, della Legge 289/2002 (L-
Finanziaria 2003), prevede per i veicoli d'interesse storico e
collezionistico radiati d'ufficio (individuati ora dall'articolo
60 del nuovo Codice della Strada, ciò iscritti in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI), la possibilità di reiscrizione al PRA,
conservando, in deroga alla normativa vigente, targhe e
documenti originari del veicolo previa attestazione del
pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50% (con una
retroattività triennale a decorrere dall'anno precedente a
quello in cui si chiede la reiscrizione)
Nel prosieguo si illustrano gli aspetti connessi alle tasse
automobilistiche e alla presentazione delle formalità al P.R.A.
Tassa
auto
Atteso che i titolari del tributo (Regioni, Province Autonome,
Ministero dell'Economia e delle Finanze), non hanno ancora
comunicato a questo Ente se la tassa debba essere calcolata in
misura piena o forfettaria, saranno ovviamente accolte le
formalità corredate da copia dell'attestazione di pagamento
delle tasse in misura piena e maggiorate del 50%. Il pagamento
in misura forfettaria, comunque maggiorato del 50%, sarà
accettato solo se corredato da parere conforme espresso dal
titolare del tributo e prodotto dalla parte.
In caso di successive comunicazioni delle suddette
Amministrazioni che autorizzino il pagamento in misura
forfettaria, la parte potrà ovviamente, richiedere il rimborso
delle differenze qualora abbia corrisposto la tassa in misura
piena. Oltre al pagamento di un triennio delle tasse arretrate,
in conseguenza della reiscrizione al PRA, viene riattivato il
ruolo tasse e per il veicolo si ripristina l'obbligo di
pagamento della tassa automobilistica o di circolazione dal
periodo in corso alla data della richiesta. Non sono più valide
le attestazioni di esenzioni per le tasse rilasciate a suo tempo
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore di veicoli
storici specificatamente individuati.
Formalità
P.R.A.
Ai fini dell'art. 18 citato, premesso che la reiscrizione al
P.R.A. del veicolo radiato dovrà precedere l'annotazione nei
registri D.T.T. (si informa che il D.T.T. prevede il collaudo
del veicolo dopo la reiscrizione al P.R.A.), è indispensabile
che il cittadino sia in possesso di targhe e carta di
circolazione in originale; in assenza di tali requisiti il
veicolo deve essere reimmatricolato, con cambio della targa,
come asserito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con apposita nota. Come condizione indispensabile per richiedere
la reiscrizione dovranno essere esibiti agli Uffici del PRA
copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e
maggiorate, cos come pi sopra indicato, copia del certificato
d’iscrizione ad uno dei Registri indicati dal citato art. 60 del
Nuovo Codice della Strada, nonché la carta di circolazione ed il
foglio complementare originari, di ognuno dei quali dovranno
essere trattenute agli atti due copie conformi. Qualora il
foglio complementare ( o l’eventuale duplicato a suo tempo
rilasciato) non sia disponibile dovrà essere prodotta denuncia
agli organi di polizia di smarrimento, furto o distruzione (o
dichiarazione sostitutiva di resa denuncia). Per l’indubbio
valore storico consentito, in virtù della previsione normativa,
che la parte trattenga il foglio complementare, copia del quale
verrà inserita nel fascicolo insieme alla dichiarazione
sostitutiva allegata. Con la reiscrizione ex art. 18, comma I,
L. 289/2002 sarà rilasciato come di consueto, il C.d.P.
necessario per effettuare le successive formalità relative al
veicolo nel PRA automatizzato; si rammenta che qualora fosse
successivamente presentato un foglio complementare storico per
richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA, ovviamente non si
potrà dar corso alla formalità.
Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, considerato
che non interessano le vicende giuridiche del veicolo
antecedenti la reiscrizione, in quanto lo stesso risulta radiato
dal PRA, possono verificarsi le seguenti alternative.
A) Reiscrizione a nome dell’intestatario precedente: Il
proprietario già intestatario presenta dichiarazione di
proprietà (come da facsimile n.1 allegato) redatta nella forma
della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in
duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del
veicolo a proprio nome con la stessa targa.
B) Reiscrizione a nome dell’acquirente, munito di titolo
traslativo a proprio favore: occorre produrre un titolo
traslativo della proprietà nelle forme previste ex art. 2657 c.
c.. Nella scheda allegata si indicano le modalità operative in
ASPRA cui attenersi per effettuare le formalità in argomento
(che vanno presentate obbligatoriamente nel PRA di competenza
individuato in base alla residenza di colui che oggi si intesta
il veicolo). Si prega di dare attuazione alle sopraccitate
disposizioni e si resta a disposizione per ogni eventuale
chiarimento relativo agli aspetti normativi, che potrà essere
richiesto alla D.ssa Carla Carrera, Dirigente dell’Ufficio
Normativa e Contratti, o in sua assenza al Dr. Strinati; per gli
aspetti organizzativi gestionali per i quali a disposizione il
dr. Giorgio Brandi, Dirigente dell’Unità di Gestione dei Servizi
PRA, o in sua assenza la D.ssa Caracciolo e per le tasse
automobilistiche, per le quali il riferimento il Dr. Moretto,
Dirigente dell’Unità di Gestione dei Servizi Tributari, o in sua
assenza il Sig. Romersi, ai consueti numeri telefonici. Si
coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
Fabio CALIFANO
Dirigente Generale dei servizi delegati ACI